Whistleblowing
F.M. Trasporti S.r.l. ha aderito al progetto “WhistleblowingPA”
Domande frequenti:
Cos’è il Whistleblowing?
Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i collaboratori oppure terze parti (per esempio un fornitore o un cliente) possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.
Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Paramento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 ed è efficace dal 15 luglio 2023 e prevede l’adozione di un sistema di Whistleblowing.
Chi può segnalare?
I soggetti, ai quali sono riconosciute le tutele per le segnalazioni e che possono effettuare le segnalazioni, sono:
• Dipendenti della F.M. Trasporti con qualsiasi tipo di contratto;
• Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per F.M. Trasporti e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni.
• Clienti, fornitori e qualunque soggetto che, a vario titolo, abbia avuto contatti con FMT;
• Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per F.M. Trasporti;
• Azionisti che detengono azioni nell’azienda F.M. Trasporti, o della società controllante Freelogy Consulting SPA;
• Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l’azienda F.M. Trasporti.
Cosa si può segnalare?
Possono essere oggetto di una segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023, i fatti o le omissioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio ad F.M. Trasporti , quali:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea; Ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione.
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
7) violazioni del Codice etico, regolamento aziendale e procedure interne aziendali.
Per quanto possibile, al fine di permettere un proficuo uso della Segnalazione Whistleblowing, si consiglia al Segnalante di fornire tutti gli elementi utili a procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione Whistleblowing, la segnalazione deve essere ben circostanziata e si fondi su elementi concreti
Come si può segnalare?
L’azienda F.M. Trasporti S.r.l. ha aderito al progetto “WhistleblowingPA” di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.
Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
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la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima o nominativa. Sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
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la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
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nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. Si raccomanda la massima diligenza circa la conservazione del codice: infatti, l’eventuale perdita del codice identificativo renderà definitivamente impossibile al segnalante l’accesso al portale;
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la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) . La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.